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Registro Richieste di Accesso

In questa sezione viene pubblicato l’elenco delle richieste d’accesso (documentale, civico, generalizzato) con l’indicazione dell’oggetto, della data della richiesta, dell’esito relativo e della data della decisione. (Linee guida ANAC – Delibera 1309/2016)

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Anno: 2024

Prot. N°: 1501
Data di protocollo: 20/02/2024
Tipologia di Accesso: generalizzato
Oggetto della richiesta:
Accesso civico generalizzato al fine di conoscere i dati della spesa sostenuta dalla organizzazione scolastica negli ultimi tre anni (2021-2022-2023) per l’acquisto di servizi di formazione o la partecipazione a seminari e convegni del personale, relativamente alla materia dei contratti pubblici.
Esito: Istanza non accolta
Data del provvedimento: 26/02/2024
Tempo di risposta (gg): 6
Motivazione:
Le informazioni richieste, in modo specifico “conoscere i dati della spesa sostenuta dalla Vostra organizzazione negli ultimi tre anni (2021-2022-2023) per l’acquisto di servizi di formazione o la partecipazione a seminari e convegni del Vostro personale, relativamente alla materia dei contratti pubblici” sono facilmente reperibile all’interno dell’amministrazione trasparente del sito sotto la voce bandi di gara e contratti nella sotto sezione Informazioni sulle procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi poiché l’Istituto è tenuto per normativa D.Lgs 33/2013 a pubblicare nella piattaforma in modo trasparente le informazioni in formato tabellare proprio per permettere una semplice e rapida valutazione delle attività negoziali.
Data di inserimento: 26/02/2024
Data modifica: 26/02/2024

Anno: 2023

Prot. N°: 3895
Data di protocollo: 08/06/2023
Tipologia di Accesso: civico
Oggetto della richiesta:
Richiesta informazioni per lo sviluppo dell'applicazione "Punteggi scuole" da parte della società WebUp Marketing Adv Srls
Esito: Istanza non accolta
Data del provvedimento: 14/06/2023
Tempo di risposta (gg): 6
Motivazione:
Con riferimento alla Sua richiesta di accesso civico generalizzato di cui alla nota del 06/06/2023 si comunica che la stessa non può essere accolta per i seguenti motivi: Si premette che, la richiesta con cui ella chiedeva a codesto ufficio l’accesso civico generalizzato cita un inesistente art. 22 del D.P.R. 184/2006 (in realtà composto solo da 15 articoli). L’amministrazione scrivente ha inteso altamente probabile che volesse riferirsi all’art. 22 della Legge 241/1990 che disciplina l’accesso “tradizionale” ai documenti amministrativi, riferimento che tuttavia risulta incoerente poiché presupposto del medesimo è il possesso di un interesse diretto, concreto ed attuale rispetto ai documenti che risulta manifestamente assente. In aggiunta, si rileva con riferimento a tutte le voci su cui si basa l’istanza, un disallineamento tra le finalità legittime della F.O.I.A. chiaramente individuate agli artt. 1 comma 1 e 2 D.Lgs 33/2013: garantire la tutela dei diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione all’attività amministrativa, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, favorire forme diffuse di controllo nell’utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico e quelle sostanzialmente di natura commerciale addotte dalla società istante a motivazione della propria domanda. Venendo alle varie voci si rileva quanto segue: Punto 1 Tutte le informazioni richieste sono già accessibili tramite la sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale. Punto 2 Questo dato non è nella disponibilità immediata dell’Istituto, anche ammettendo di voler fare delle proiezioni basandosi sull’età dei dipendenti, le stesse si configurerebbero alla stregua di una rielaborazione dei dati non dovuta come indicato al punto 4.2 delle “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”. Punto 3 Come già detto per il punto 2, anche questo dato non è nella disponibilità immediata dell’Istituto né l’informazione è espressamente indicata in un documento scolastico, quindi la risposta si configura come una rielaborazione dei dati non dovuta ai sensi del punto 4.2 delle “Linee guida” succitate. Punto 4 Questa informazione è pubblicata sul sito istituzionale ed è facilmente accessibile. Il richiedente può presentare istanza di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche utilizzando l’apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione al link https://www.iccermenate.edu.it/modulistica-pubblica#modulistica- page_3-0 Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni. In alternativa, il richiedente può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell’art. 116 del d.lgs. n. 104/2010. Il ricorso deve essere notificato all’amministrazione.
Data di inserimento: 26/06/2023
Data modifica: 26/06/2023

Anno: 2022

Prot. N°: 6202
Data di protocollo: 30/09/2022
Tipologia di Accesso: generalizzato
Oggetto della richiesta:
Istanza di accesso civico generalizzato ex art.5, comma 2 , Dgls 33/2013 Monitora PA
Esito: Istanza non accolta
Motivazione:
considerata la normativa di cui all’art. 5 del D.Lgs 14/03/2013 n. 33, con la quale nell'introdurre nel nostro ordinamento l’istituto dell’accesso civico generalizzato, viene attribuito a chiunque il “diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”, per la dichiarata finalità di favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle ri- sorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa; vista la portata dell’art. 5 bis, c. 1 – 3, del D.Lgs 14/03/2013 n. 33, da cui risultano illegittimi i dinieghi fondati su motivi diversi da quelli riconducibili ai limiti indicati dal suddetto articolo; richiamata la nota “Rif. Prot. ANAC n. 2022-75508 del 23.09.2022” avente ad oggetto proprio il caso in esame, con la quale l’Autorità Nazionale Anti Corruzione, nel richiamare la norma e le proprie Linee guida emanate, ricorda ed evidenzia come non vi siano altre possibilità per rigettare un’istanza di accesso civico generalizzato al di là di quelle indicate espressamente nell’articolo citato nei commi da 1 a 3; tenuto conto della peculiare condizione in cui si trova ad operare l’Istituto scolastico in intestazione; valutato il carico di lavoro conseguente richiesto per evadere la pratica, in considerazione della genericità, della vastità delle informazioni oggetto della richiesta e della complessità dell’attività da svolgere; accertato che alcune informazioni richieste si riferiscono anche ad operazioni non di competenza delle istitu- zioni scolastiche, come ad esempio la valutazione di impatto che, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, riguarda prevalentemente autorità pubbliche o enti pub- blici per progetti con trattamenti di dati personali su “larga scala” come da Linee Guida del WP29; effettuata nel caso in esame la valutazione dell’utilizzo secondo buona fede dell’istituto in questione, secondo bilanciamento da un lato della ratio della norma e dall’altro degli effetti pregiudizievoli sull’efficienza dell’Am- ministrazione; rilevato un effetto disfunzionale tale da trasformare la richiesta in una causa di intralcio al buon funzionamento dell’Amministrazione, comportando l’evasione della pratica un carico irragionevole di lavoro idoneo ad interfe- rire con il buon andamento della pubblica amministrazione; sulla base di quanto sopra, ai sensi dell’art. 5-bis D.Lgs 33/2013, ravvisata la necessità di tutelare l’interesse pubblico per le ragioni esposte, comunica il rigetto della richiesta.
Data di inserimento: 17/10/2022
Data modifica: 17/10/2022
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